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COVID-19: Ingresso in Italia e nella Repubblica di Moldova e altre disposizioni

NORMATIVA PER L’INGRESSO IN ITALIA:

Aggiornamento del 2.05.2022 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 sono state aggiornate e semplificate le regole per gli ingressi in Italia.

L’Ordinanza del 22.02.2022 ha unificato la disciplina degli ingressi dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Terzi. Le misure sono state prorogate fino al 31 maggio 2022 ad eccezione del Passenger Locator Form che non è più necessario compilare per entrare in Italia.

Pertanto, dal 1 maggio indipendentemente dal Paese da cui si fa ingresso in Italia, il viaggiatore sarà tenuto a presentare al vettore e a chiunque è deputato ad effettuare i controlli:

  • la Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente che deve riportare una delle seguenti condizioni:
    – completamento del ciclo vaccinale primario o effettuazione della dose booster secondo i piani vaccinali dei Paesi di rilascio con vaccini autorizzati dall’European Medical Agency (validità ciclo primario 9 mesi e dose booster senza limite predefinito);
    – avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con validità 180 giorni dal tampone positivo);
    – avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

  • effettuazione di testo antigenico rapido o molecolare, per mezzo di tampone, rispettivamente entro le 48 ore o 72 ore prima dell’ingresso in Italia.

Le certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione sono accettate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca. Se presentate in un’altra lingua devono essere accompagnate da traduzione giurata in italiano. Le certificazioni estere attestanti l’avvenuta guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata in italiano.

 

Aggiornamento dell’1.04.2022

Si comunica che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 29.03.2022, sono state prorogate fino al 30 aprile p.v. le misure disposte con ordinanza del 22.02.2022 relative agli spostamenti da e per estero.

Pertanto, all’ingresso in Italia, tutti i viaggiatori devono:

– compilare prima della partenza il Passenger Locator Form e presentarlo a chiunque sia deputato ai controlli;

– presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 o altra certificazione riconosciuta come equivalente (completamento ciclo vaccinale oppure guarigione oppure tampone).

Per maggiori informazioni consulta la sezione Ingressi in Italia: certificazioni verdi Covid-19, validità, equivalenze e deroghe.

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Aggiornamento del 26.02.2022

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, del 22.2.2022, a partire dal 1 marzo 2022 l’Italia abolisce le liste di classificazione dei Paesi. 
Pertanto, dalla data sopraindicata le condizioni di ingresso in Italia da tutti i Paesi extra europei saranno le stesse già in vigore per i Paesi europei, ovvero il possesso di:
a) Passenger Locator Form (https://app.euplf.eu)
b) Green Pass (certificato UE digital COVID) o di un certificato equivalente per vaccinazione, guarigione o tampone (molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia oppure antigenico effettuato nelle 24 ore dell’ingresso in Italia).

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui alla lettera b), si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico

La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022.

 

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Aggiornamento del 31.01.2022

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.01.2022, che entra il vigore il 1 frebbario 2022, la Moldova viene riconfermata nella lista dei Paesi “E” dell’allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021.

Pertanto, l’ingresso in Italia da questi paesi non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Ministero della Salute ma è consentito solo per specifici motivi:

  • lavoro
  • salute
  • studio
  • assoluta urgenza
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è comunque consentito:

  • ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE);
  • resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia);
  • partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

NB: Da questi Paesi non è possibile entrare in Italia per motivi di turismo.

Adempimenti all’ingresso in Italia:

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è necessario:

  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;
  • sottoporsi a tampone molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; ovvero ad un test antigenico nelle 24 ore prima dell’ingresso in Italia il cui risultato sia negativo. Sono esentati dall’effettuazione del tampone pre-partenza i minori di età inferiore a 6 anni;
  • comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • consultare la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per 10 giorni;
  • sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

Deroghe

Gli obblighi previsti e descritti al paragrafo “Adempimenti all’ingresso in Italia” possono essere derogati in parte o in toto a seconda dei casi.

Consulta la sezione Deroghe per maggiori informazioni.

Le disposizioni restano in vigore fino al 15 marzo 2022.

 

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Con Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021, la Moldova viene confermata, a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2021, nella lista dei Paesi “E” dell’allegato 20 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Nel riconfermare le limitazioni agli spostamenti tra Italia e Moldova della precedente Ordinanza del 22 ottobre 2021, viene introdotta un’importante modifica per quanto riguarda il test antigenico valido all’ingresso in Italia: esso deve essere effettuato nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Vengono invece confermate le 72 ore antecedenti all’ingresso in caso di test molecolare.

 

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Con Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021, la Moldova rientra, a partire dal 25 ottobre e fino al 15 dicembre 2021, nella lista dei Paesi “E”.

In base al combinato disposto tra l’Ordinanza e il DPCM del 2 marzo 2021, l’ingresso in Italia dalla Moldova, per il periodo sopra citato, è consentito esclusivamente per:

– esigenze di lavoro;

– esigenze di studio;

– motivi di salute;

– motivi di assoluta urgenza;

– i cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia;

– gli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.

 

Secondo il regime di ingresso vigente, chiunque faccia ingresso in Italia dalla Moldova deve:

– Sottoporsi prima dell’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico risultato negativo risalente a non più di 72 ore dall’ingresso;

– Compilare il Passenger Locator Form;

– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni nel luogo indicato nel Passenger Locator Form;

– Effettuare, al termine dell’isolamento, un nuovo test molecolare o antigenico.

 

L’esenzione da obbligo di isolamento fiduciario e tampone, in assenza di sintomi da COVID19 e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, si applicano:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

– ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

– chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

– chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

– chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. A questa categoria non si applica l’obbligo di compilazione del Passenger Locator Form;

– chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. A questa categoria non si applica l’obbligo di Passenger Locator Form.

 

L’esenzione dal solo obbligo di isolamento fiduciario, in assenza di sintomi da COVID19 e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, si applica:

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

– agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

– ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

– agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

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Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto 2021 fino al 25 ottobre 2021, ha confermato la Moldova tra i Paesi che figurano nell’elenco D.

Nel confermare le attuali regole di ingresso, ad esse l’Ordinanza aggiunge che chi fa ingresso dai Paesi del suddetto elenco è esente da quarantena se in possesso di certificazione verde COVID-19, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali.

 

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Dal 31 luglio 2021 entra in vigore l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021, che regola l’ingresso in Italia da Paesi terzi.

La Moldova è inserita nell’elenco D, in cui sono elencati Paesi dai quali è consentito l’ingresso in Italia secondo le condizioni che seguono.

Chiunque sia stato o abbia transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in uno dei Paesi della suddetta lista – Moldova compresa – dovrà sottostare ai seguenti obblighi:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo. Sono esenti dall’effettuazione del test i minori di età inferiore ai 6 (sei) anni;
  • compilare il Modulo di localizzazione digitale (Passenger Locator Form) prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;
  • comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni;
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

Tali disposizioni rimangono in vigore fino al 30 agosto 2021.

Per maggiori informazioni, si può consultare la nuova Normativa per gli spostamenti da e per l’estero nonché il testo completo dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021.

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Devi fare ingresso in Italia? Verifica QUI le modalità di ingresso con il questionario informativo

  • Dal 16 maggio al 30 luglio 2021 gli ingressi in Italia sono disciplinati dal DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza 29 aprile 2021 (in vigore fino al 30 maggio) e Ordinanza 14 maggio 2021.

    La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti.
    L’ingresso / il rientro in Italia da Paesi dell’elenco E – Moldova compresa – è consentito solo in presenza di comprovate motivazioni:
    – lavoro,
    – salute,
    – studio,
    – assoluta urgenza,
    – rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 49 del DPCM 2 marzo 2021).

    Non sono consentiti spostamenti per turismo.

    Il rientro / l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell’elenco E – Moldova compresa – è consentito ai cittadini italiani / UE / Schengen e loro familiari, nonché a titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). 
    Il DPCM 2 marzo 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani / UE / Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), a quelli che debbano raggiungere l’abitazione / domicilio / residenza del partner in Italia. 

    All’ingresso / rientro dalla Moldova è obbligatorio:
     – compilare un’autocertificazione, che verrà sostituita a partire dal 24 maggio dal Formulario Digitale di Localizzazione
    – disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia
    – informare l’Azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia. 
    – sottoporsi all’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria pari a 10 gg. 
    – al termine dei 10 giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico. 
    – raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con un mezzo privato. 

    Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai (6) sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

    Il testo completo dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021

  • Dal 19 aprile 2021 al 15 maggio 2021 sono state in vegore le misure aggiornate con l’Ordinanza Ministero della Salute del 06.05.2021
  • DPCM 13 ottobre 2020 con le misure di contrasto al contagio sul territorio nazionale, in vigore dal 14 ottobre p.v. e valido fino al 13 novembre 2020, confermato dal DPCM del 24 ottobre 2020 e dal DPCM del 3 novembre 2020 che ha esteso la scadenza delle misure al 3 dicembre 2020.
    Rimane vietato l’ingresso in Italia per chi abbia transitato o soggiornato in Moldova nei 14 giorni precedenti, ad eccezione tra 
  • DPCM 7 settembre 2020 con il quale sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020 (e con successivo decreto fino al 15 ottobre 2020)  le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, di cui ai precedenti decreti, incluso il divieto d’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato per la Repubblica di Moldova. Fanno eccezione al divieto:
    – cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;
    – equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
    – funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero nell’esercizio delle loro funzioni.
    Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
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    Pentru Țările din lista F, care include și Republica Moldova, interdicția de a intra în Italia rămâne în vigoare până la 7 octombrie, cu excepția cetățenilor UE (inclusiv cetățeni italieni) și a membrilor lor de familie ce au reședința înregistrată în Italia înainte de 9 iulie 2020. Interdicția de intrare nu se aplică echipajelor navigante ale mijloacelor de transport, funcționarilor și agenților diplomatici, personalului militar în exercitarea atribuțiilor lor. 
    La întoarcerea în Italia din aceste Țări, este obligatorie autoizolarea și supravegherea stării sănătății, precum și completarea unei declarații în care se va indica motivul intrării. Deplasarea la destinația finală în Italia este posibilă doar cu vehiculul privat. Este, de asemenea permis tranzitul în aeroport, fără părăsirea zonelor speciale de tranzit din acesta.
  • DPCM del 07.08.2020 con il quale sono state prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, di cui al precedente DPCM del 14 luglio 2020, incluso il divieto d’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per la Repubblica di Moldova.
  • Ordinanza del Ministro della Salute del 30 luglio 2020
  • Ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020
  • DPCM del 14 luglio 2020 che prevede il divieto di ingresso in Italia per coloro che provengono dalla Repubblica di Moldova, con conseguente sospensione dei voli valido fino al 31 luglio 2020. 
  • Domande frequenti sull’ingresso in Italia dal 7 agosto 2020 – in lingua italiana (agg. 17.08.2020)
  • Întrebări și răspunsuri privind condițiile de intrare în Italia după 9 iulie 2020. Restricții pentru cei ce provin  din Republica Moldova – în limba română (în fază de actualizare)
  • Testo del DPCM dell’11 giugno 2020 con particolare attenzione alle disposizioni degli Artt. 4-6.
  • Testo dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 09.07.2020
  • Informazioni sul transito attraverso altri paesi

 
NORMATIVA PER L’INGRESSO NELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA E ALTRE DISPOSIZIONI:

  • La Repubblica di Moldova abroga, a partire dal 28.4.2021 lo stato di emergenza a livello nazionale. Viene annullato altresì il regime di coprifuoco imposto nelle città di Chisinau e Balti. 
    Clicca qui per conoscere le nuove condizioni di ingresso nella Repubblica di Moldova 
  • La Repubblica di Moldova dichiara, con la Decisione assunta il 1 aprile 2021 dal Parlamento, lo stato di emergenza a livello nazionale, che resterà in vigore fino al 30 maggio 2021. 
    Informazioni complete sono disponibili al seguente link: Lo Stato di Emergenza e Nuove Misure di contrasto alla pandemia da covid-19
  • La Repubblica di Moldova proroga, con la Decisione della Commissione Nazionale Straordinaria per la salute pubblica n. 51 del 19.03.2021, lo stato di emergenza sanitaria fino al 18 aprile 2021. Vengono confermate le vigenti regole per l’ingresso in territorio moldavo. Il testo integrale della suddetta Decisione è consultabile al seguente link.

  • Si ricorda che a partire dal 5 marzo 2021 viene abolita, con la Decisione n. 48 del 04.03.2021 , la lista dei Paesi ad alto rischio. Chiunque, indipendentemente dal Paese di provenienza, per entrare in Moldova dovrà sottoporsi a un periodo di autoisolamento di 14 giorni, ad eccezione di coloro che presentino in ingresso un test PCR COVID-19 negativo, effettuato non oltre le 72 ore precedenti, o che abbiano effettuato una vaccinazione per il COVID-19 e sono in possesso di relativa certificazione in una delle lingue romeno, inglese, francese o russo.

Non è prevista alcuna restrizione all’ingresso per alcune categorie, tra queste:
– bambini al di sotto dei 5 anni;
– autisti di veicoli commerciali e di trasporto;
– passeggeri in transito;
– studenti;
– persone in viaggio per trattamenti sanitari o umanitari,
– lavoratori transfrontalieri,
– membri delle missioni diplomatiche, consolari e delle organizzazioni internazionali accreditate nella Repubblica di Moldova,
– persone coinvolte in missioni umanitarie,
– persone che abbiano fatto la vaccinazione per COVID-19 e sono in possesso della relativa certificazione redatta o tradotta in una delle lingue: romeno, inglese, francese o russo.