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VENUTA MENO DELL’ATTESTAZIONE FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE IN ITALIA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE URGENTI

In un’ottica di snellimento delle procedure amministrative, nel primario interesse del cittadino, viene meno l’incombenza di munirsi dell’attestazione rilasciata dall’Ambasciata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del DM 1 febbraio 1996 per usufruire delle cure ospedaliere urgenti in Italia in caso di temporaneo soggiorno.

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazione e sulla base di quanto comunicato dal Ministero della Salute con nota n. 2561 del 13.04.2016, d’ora in poi sarà possibile autodichiarare il proprio status di emigrato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 direttamente alla ASL competente in caso di bisogno e NON sarà più necessario munirsi dell’attestato rilasciato da questa Ambasciata prima di recarsi in Italia per temporanei soggiorni.

Si segnala che lo status di “emigrato” e’ da intendersi circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.

Maggiori informazioni potranno eventualmente essere chieste alla sezione consolare dell’Ambasciata.