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Anagrafe A.I.R.E.

A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

Essa è gestita dai comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. I comuni italiani sono gli unici competenti al regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero.

L’Ufficio Consolare di riferimento, una volta esaminata la pratica del cittadino, inoltra la richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E. al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza anagrafica all’estero e delle liste elettorali.

L’iscrizione A.I.R.E. comporta:

  • La cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. – Anagrafe della Popolazione Residente);
  • Permette di richiedere servizi consolari come residente all’estero presso l’Ufficio consolare di riferimento;
  • Permette di votare all’estero senza farne espressa richiesta.

L’A.I.R.E. comporta la variazione della residenza anagrafica e non fiscale; per i cambi della residenza fiscale il cittadino dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate .

Il servizio di iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITO, rappresenta un diritto-dovere del cittadino (ai sensi dell’art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Scadenza per iscriversi all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’AIRE deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento all’estero. E’ comunque possibile richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. anche successivamente, ma non può essere retroattiva e la data d’iscrizione sarà il giorno in cui il cittadino presenta la richiesta all’Ufficio consolare di riferimento.
La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lascia l’Italia (c.d. “pre-iscrizione”) e va richiesta direttamente in Comune; in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall’espatrio la richiesta di iscrizione A.I.R.E. presso l’Ufficio consolare competente.

Modulo richiesta iscrizione AIRE.