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Scadenza per iscriversi all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio Consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lascia l’Italia (c.d. pre-iscrizione) e va richiesta direttamente in Comune; in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall’espatrio la richiesta di iscrizione A.I.R.E. presso l’Ufficio consolare competente. in Questo caso la decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. sarà a partire dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di trasferimento al Comune.