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Chi si deve iscrivere all’A.I.R.E.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale per un periodo superiore ai dodici mesi;
  • quelli che già vi risiedono.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

Iscrizione facoltativa all’A.I.R.E.:

L’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.