PASSAPORTO
Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato da:
– in Italia dalle Questure;
– all’estero dalle Rappresentanze diplomatiche-consolari.
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione della località di destinazione (art. 2 della legge 1185/67).
Tipologie di passaporto
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;
- Passaporto ordinario
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 – ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.
Costo:
Il costo del passaporto ordinario, che comprende il costo del libretto, nonché il contributo amministrativo, è di €116.00, da corrispondere presso qualsiasi filiale della banca Eximbank S.A. con presentazione della ricevuta ai nostri sportelli.
Il costo del passaporto temporaneo è di €5.20, da corrispondere presso qualsiasi filiale della banca Eximbank S.A. con presentazione della ricevuta ai nostri sportelli.
Si ricorda che la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata non accetta il pagamento in contanti.
Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:
- formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
- esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2 fotografie recenti conformi al formato Icao;
- ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967;
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
Passaporto individuale per i minori
l’Ambasciata d’Italia a Chisinau informa che dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale (Direttiva UE nr. 166 del 20 novembre 2009). Pertanto, onde evitare casi di respingimenti in frontiera, si invitano tutti i connazionali iscritti a quest’AIRE ad adeguarsi alla predetta normativa UE.
Dichiarazione di accompagnamento
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per l’affidamento del minore ad altra persona, ente o compagnia di trasporto, i genitori (o i titolari della responsabilità genitoriale) sono tenuti a richiedere con apposita dichiarazione (clicca per scaricare il modulo) presentata alla Cancelleria consolare o all’autorità italiana competente, l’attestazione o la stampa sul passaporto dell’autorizzazione agli affidatari. La richiesta dovrà indicare il periodo e i paesi di transito e destinazione relativi al viaggio del minore.
La dichiarazione di accompagnamento è finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della domanda per la dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) .
Ulteriori informazioni sono reperibili alla seguente pagina: MAECI > Servizi agli Italiani all’estero > Servizi Consolari > Documenti di viaggio
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Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli Uffici Consolari Italiani
I passaporti, oggetto di furto / smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti dalle Autorità locali, vengono restituiti all’Ambasciata / Consolato nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
I connazionali, quindi, che sono stati oggetto di furto / smarrimento del proprio passaporto ed interessati alla restituzione dello stesso, dovranno farsi parte diligente, contattando via e-mail l’Ambasciata/Consolato competente per territorio (chisinau.consolare@esteri.it), per verificare l’eventuale rinvenimento del proprio documento di viaggio e fornendo ad ogni buon fine i recapiti necessari per la restituzione dello stesso.
Le spese di spedizione del documento sono a carico del richiedente. I passaporti non reclamati entro 1 anno dal rinvenimento saranno distrutti.