Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, di seguito si fornisce un quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari di questo Ministero.
1. La cittadinanza italiana: breve introduzione
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità di cittadinanza multipla;
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.
Acquisto della cittadinanza
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
- cittadinanza per matrimonio e unione civile;
- attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età;
- attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età;
- attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori;
- cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello “ius sanguinis“;
- concessione della cittadinanza ex art. 9 (tra cui servizio prestato alle dipendenza dello Stato).
2. Perdita della cittadinanza
3. Rinuncia alla cittadinanza