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Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
    – Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi Procedure -> Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
    – Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
  • Termini di presentazione:
    – La domanda può essere presentata 3 anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • Trascrizione e validità del matrimonio / unione civile:
    – Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
    – Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Situazione penale:
    – Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
    – Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
    – Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi