Autoveicoli
A partire dal 1° Aprile 2021 le richieste di radiazione per esportazione del veicolo dovranno essere presentate all’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico direttamente agli uffici di competenza in Italia, prima dell’esportazione.
Per informazioni dettagliate sulla procedura si prega di consultare il seguenti siti: www.aci.it e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Patenti di guida
Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza in Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in Paesi extra-UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida oppure in Paesi extra UE non firmatari di tali accordi.
Tra l’Italia e la Repubblica di Moldova è in vigore un Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono soltanto ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Si informa che l’Ufficio Consolare non può rilasciare attestazioni riguardanti le patenti di guida italiane.
Il titolare del documento dovrà presentare apposita istanza a qualunque Ufficio della Motorizzazione in Italia per ottenere l’attestato.
Per ulteriori informazioni sulla guida con patente italiana all’estero, si prega di consultare la pagina informativa del sito del Ministero degli Affari Esteri.
N.B. Le patenti di guida internazionali sono richiedibili esclusivamente in Italia, presso gli uffici competenti.
Per maggiori informazioni si prega di inviare mail a chisinau.consolare@esteri.it.