Carta d’identità elettronica (C.I.E)
A partire dal 22.01.2024 la Cancelleria consolare di Chisinau rilascia la carta d’identità elettronica (C.I.E) esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE.
Il rilascio della C.I.E. non è a vista, ma avviene tramite invio di Raccomandata dall’Italia (ove la carta è materialmente stampata) direttamente all’indirizzo di questa Ambasciata.
Anche se residente all’estero, il connazionale può sempre chiedere la C.I. al Comune italiano di iscrizione AIRE.
Si ricorda che dal maggio 2011 la C.I. può essere richiesta fin dalla nascita.
Per il rilascio della C.I.E. deve essere presentata la seguente documentazione:
1) Istanza di richiesta della C.I.E. deve essere presentata allo sportello oppure tramite mail all’indirizzo chisinau.consolare@esteri.it.
2) N. 2 foto formato passaporto, a colori con sfondo bianco, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il viso del soggetto in primo piano e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili.
3) la precedente carta d’identità, se disponibile o qualunque altro documento di riconoscimento.
4) Se si hanno figli minori, è necessario compilare la dichiarazione di assenza di provvedimenti inibitori al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio (clicca qui per scaricare la dichiarazione)
5) Nel caso di rilascio di C.I.E. a minori, l’assenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale su modello fornito dalla Cancelleria consolare (clicca qui per scaricare il modulo di assenso)
6) Nel caso di richiesta di C.I.E. per furto o smarrimento della precedente C.I., copia della denuncia presso le autorità moldave.
Tutta la documentazione indicata ai punti da 2) a 6) dovrà essere consegnata in originale dall’interessato al momento dell’appuntamento.
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. nr. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE. Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il rilascio della C.I.E. prevede il pagamento di Euro 21,95 da corrispondere presso qualsiasi filiale della Banca Eximbank e la presentazione della relativa ricevuta ai nostri sportelli.
Il rilascio del duplicato della Carta d’identità elettronica prevede il pagamento di Euro 27,11, da corrispondere presso qualsiasi filiale della banca Eximbank S.A. con presentazione della ricevuta ai nostri sportelli.
Si ricorda che la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata non accetta il pagamento in contanti.
La carta di identità ha la seguente durata:
– 3 anni, fino a 3 anni di età;
– 5 anni, dai 3 anni ai 18 anni;
– 10 anni, dopo il compimento dei 18 anni;
La scadenza della Carta d’identità coincide con il giorno del proprio compleanno.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
I minori di anni quattordici, per i quali vige l’obbligo del possesso di documento di espatrio individuale (passaporto o carta di identità) possono viaggiare solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori o da persona a cui vengano affidati.
Per l’affidamento del minore ad altra persona, ente o compagnia di trasporto, i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) sono tenuti a richiedere con apposita “dichiarazione” (clicca per scaricare il modulo), presentata alla Cancelleria consolare o all’autorità italiana competente, l’attestazione o la stampa sul passaporto dell’autorizzazione agli affidatari. La richiesta dovrà indicare il periodo e i paesi di transito e destinazione relativi al viaggio del minore.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://border.gov.md/.
RESTITUZIONE AI TITOLARI DI CARTE D’IDENTITÀ ITALIANE RINVENUTE ALL’ESTERO
Si rende noto all’utenza che le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:
- presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
- su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.
Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.