Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, relativo alla programmazione degli ingressi di lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, ovvero il c.d. “decreto flussi” che, per la prima volta in molti anni, viene emanato in un’ottica di programmazione per il triennio 2023-25 (vedi il testo allegato con un prospetto dettagliato delle quote).
Il nuovo decreto comprende misure per il rafforzamento dei canali di migrazione legale in Italia per lavoro, come sancito dalle recenti innovazioni legislative. Oltre al decreto flussi triennale, la normativa crea infatti quote specifiche per rifugiati ed apolidi e permette l’ingresso fuori quota per i lavoratori formati all’estero all’interno di corsi pre-partenza riconosciuti dal Ministero del lavoro.
Il decreto 2023-25 aumenta inoltre il numero dei permessi di lavoro in ciascuno dei tre anni di copertura e i settori economici inclusi. Reintroduce altresì permessi di lavoro per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
In particolare:
a) si prevedono ingressi per lavoratori subordinati non stagionali e stagionali e lavoratori autonomi per 452.000 persone in tre anni, che comprendono anche una quota specifica riservata ai Paesi che svolgono, anche in collaborazione con l’Italia, campagne mediatiche sui rischi delle migrazioni irregolari e una quota per apolidi e rifugiati riconosciuti da UNHCR o dalle autorità di primo asilo o di transito;
b) viene aumentata la quota riservata per i Paesi con cui l’Italia conclude accordi di
cooperazione in materia migratoria;
c) è confermata la lista dei Paesi beneficiari del decreto flussi per lavoro subordinato: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Sono stati inseriti, accogliendone la richiesta, anche Giordania e Kirghizistan;
d) per quanto riguarda i tempi, per l’anno 2023, il termine iniziale per la presentazione delle domande di nulla osta agli Sportelli Unici per l’Immigrazione per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini dei paesi inclusi nel decreto flussi è il 2 dicembre 2023.
Per i lavoratori stagionali, il termine è 12 dicembre 2023. Il termine finale per la presentazione delle domande di nulla osta per lavoro subordinato è fissato fino a concorrenza delle quote disponibili o al massimo entro il 31 dicembre 2023.
Le richieste di visto per lavoro autonomo possono essere presentate alle Sedi a partire dal 2 dicembre e fino al 31 dicembre 2023 o a concorrenza delle quote disponibili.
e) il click-day per l’anno 2024 avverrà il 5 febbraio (lavoratori non stagionali) e 12 febbraio 2024 (lavoratori stagionali), quindi in tempi estremamente ravvicinati.
f) il provvedimento contiene infine indicazioni programmatiche in merito all’ingresso fuori quota per lavoratori formati all’estero e per i cittadini dei Paesi che stringono con l’Italia accordi sui rimpatri.
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